L’art. 28 del D.Lgs. 151 del 2001 disciplina il congedo di paternità alternativo fruito in sostituzione di quello della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre come illustrato dall’INPS in circ. 122 del 27.10.2022.

Congedo di paternità alternativo (in sostituzione del congedo di maternità)

Il congedo di paternità, alla stregua di quello di maternità che consente al padre lavoratore di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, può essere utilizzato dal lavoratore solo quando la madre non abbia potuto, in tutto o in parte, fruire del congedo di maternità, per una delle seguenti cause:

  • in caso di morte o di grave infermità della madre;
  • in caso di abbandono del figlio da parte della madre;
  • in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

In presenza di morte o di grave infermità della madre il lavoratore dipendente ha diritto al congedo di paternità indipendentemente dal fatto che la madre sia lavoratrice e la durata di tale congedo è pari al periodo di astensione obbligatoria non fruito in tutto o in parte dalla madre.

Il diritto a fruire del congedo di paternità spetta anche se la madre è lavoratrice autonoma; reciprocamente, il congedo spetta se il soggetto è lavoratore autonomo e la madre è lavoratrice dipendente. Tale estensione è stata introdotta dall’art. 5, del D.Lgs. 80/2015, che ha dunque consentito al padre, con decorrenza 25.6.2015, di usufruire del congedo di paternità in caso di decesso della madre o sua grave infermità nonché quando la stessa abbandoni la famiglia ed ancora in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Documentazione da produrre

Il padre lavoratore che intenda avvalersi di tale diritto è tenuto a presentare all’INPS i documenti necessari che certificano le condizioni richieste dalla legge. Per esempio, in caso di abbandono, il padre dovrà rendere al datore di lavoro una dichiarazione (autocertificazione) ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000.

L’INPS ha fornito una serie di chiarimenti sulla documentazione che deve essere presentata dal

lavoratore per attestare la sussistenza di una delle già menzionate situazioni che rendono possibile l’esercizio dei diritti in questione. Tale onere può essere assolto dal genitore interessato attraverso:

  • una specifica certificazione rilasciata dalla competente Amministrazione, oppure attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000) sottoscritta dal richiedente, se trattasi di stati, qualità personali e fatti elencati nell’art. 46, D.P.R. 445/2000 (data e luogo di nascita, stato di famiglia, nascita del figlio, ecc.);
  • una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà se trattasi di stati, qualità e fatti, non inclusi nell’elenco di cui al citato art. 46, ma che siano a diretta conoscenza dell’interessato (art. 47, D.P.R. 445/2000).

In particolare, riguardo alla documentazione da produrre in relazione alle singole ipotesi sopra individuate, l’INPS ha precisato:

  • nell’ipotesi di morte dell’altro genitore, il richiedente deve produrre il certificato di morte; in luogo di tale certificato, l’interessato può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione, se trattasi del decesso del coniuge, ovvero, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se trattasi di genitore non legato al richiedente da vincolo matrimoniale;
  • riguardo all’ipotesi di abbandono del figlio, occorre distinguere a seconda del riconoscimento o meno del bambino; in caso di mancato riconoscimento, il genitore interessato deve rendere dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il mancato riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore; dalla predetta dichiarazione deve, altresì, risultare che il figlio è soggetto alla potestà del richiedente e non è in affidamento presso terzi;
  • in caso di abbandono successivo al riconoscimento, l’interessato, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, deve presentare copia del provvedimento con il quale il giudice si è pronunciato in merito alla decadenza della potestà dell’altro genitore; in attesa che venga formato tale provvedimento, può essere validamente presentata copia dell’istanza, inoltrata dal genitore interessato, diretta ad ottenere il medesimo provvedimento;
  • nell’ipotesi di affidamento esclusivo del figlio, il genitore interessato è tenuto a presentare copia del provvedimento con il quale il giudice ha disposto l’affidamento; con particolare riguardo alla sentenza di separazione, la circostanza che il figlio venga genericamente affidato al padre o alla madre (ai sensi dell’art. 155 Cod. Civ.) non integra l’ipotesi dell’affidamento esclusivo; occorre, infatti, dimostrare che l’affidamento sia disposto in favore di un solo genitore;
  • in caso di grave infermità – fermo restando che la legge non prevede ipotesi tipiche integranti la fattispecie in esame, né la necessaria ospedalizzazione della madre inferma – il padre che intenda fruire del congedo di paternità è tenuto, in ogni caso, a fornire specifica certificazione medica; è utile ricordare, al riguardo, che i certificati medici rientrano tra i documenti che non sono suscettibili di autocertificazione (art. 49, D.P.R. 445/2000).

Trattamento economico e normativo

Il trattamento economico e normativo spettante al padre che usufruisce del congedo di paternità in sostituzione alla madre è il medesimo previsto per il congedo di maternità (artt. 29 e 30 T.U.). La giurisprudenza ha interpretato la norma istitutiva della tutela (art. 28 del TU) nel senso che l’astensione si applica solo al periodo post partum e non alla fase di astensione, pure obbligatoria, precedente il parto (Corte App. Firenze 22.09.2011).

Rif. Top24 Lavoro – Il Sole 24 Ore – sezione APPROFONDIMENTI – Circolari 24 Lavoro|5 aprile 2023